CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo III
Art. 594
Assegno ai figli non riconoscibili.
In vigore dal 7 feb 2014
Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all' un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall', se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposta in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.
Note all'articolo
- La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione".
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 83, comma 1, lettere a) e b)) che "All'articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; b) la parola: "naturali" e' sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-594