Art. 591
Casi d'incapacità.
Le tue annotazioni
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Casi d'incapacità.
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La legge stabilisce come regola generale che chiunque può fare testamento, salvo i casi di espressa incapacità. Non possono fare testamento i minorenni, le persone interdette per infermità di mente e chi, al momento della redazione, si provi fosse incapace di intendere e di volere per qualsiasi motivo, anche temporaneo. Se un incapace fa testamento, l'atto può essere contestato da chiunque ne abbia interesse. L'azione per contestarlo deve essere avviata entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
La norma mira a garantire che le disposizioni testamentarie siano frutto di una volontà libera e pienamente consapevole del testatore. Serve a tutelare chi non ha la piena capacità di comprendere le proprie azioni e a proteggere i soggetti interessati all'eredità.
Si applica a tutte le persone che intendono redigere un testamento e a chiunque abbia un interesse a impugnare il testamento redatto da un soggetto incapace.
Una persona redige un testamento in un momento di totale e provvisoria alterazione mentale dovuta a una causa temporanea. I soggetti interessati all'eredità, una volta provata la situazione di incapacità al momento della firma, possono impugnare il testamento entro cinque anni dall'esecuzione delle disposizioni.
Il testamento redatto da un soggetto incapace può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro il termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
La Legge 8 marzo 1975, n. 39 (articolo 10, comma 1) ha modificato il secondo comma dell'articolo 591 del Codice Civile.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.