Art. 590
Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-590
Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle.
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Se una disposizione contenuta in un testamento è nulla per qualsiasi motivo, la legge stabilisce che tale nullità non può più essere contestata da chi ha deciso di confermarla o di darle volontaria esecuzione. Perché scatti questo blocco, il soggetto deve aver agito dopo la morte del testatore ed essendo pienamente consapevole del vizio che rendeva nulla la disposizione. Chi era all'oscuro della causa di nullità, invece, non perde il diritto di impugnarla.
La norma mira a tutelare la volontà del defunto e la coerenza del comportamento dei successori, impedendo a chi ha accettato o attuato spontaneamente una disposizione invalida di contestarla in un secondo momento.
Si applica a chiunque, pur avendo interesse o diritto a far dichiarare la nullità di una disposizione testamentaria, abbia deciso consapevolmente di confermarla o eseguirla dopo la morte del testatore.
Un erede scopre che una disposizione del testamento del padre è nulla per un vizio formale. Nonostante ne sia consapevole, decide comunque, dopo la scomparsa del genitore, di consegnare spontaneamente il bene indicato al beneficiario designato. In seguito a questa esecuzione volontaria, l'erede non potrà più agire in giudizio per chiedere la nullità di quella stessa disposizione.
Perdita del potere di far valere la nullità della disposizione testamentaria a carico di chi l'ha confermata o vi ha dato volontaria esecuzione conoscendone la causa di invalidità.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.