CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo I
Art. 590
677 / 3261Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle.
In vigore dal 19 apr 1942
La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-590