CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo III

Art. 592

Figli riconosciuti o riconoscibili.

In vigore dal 1 gen 2013
( Figli riconosciuti o riconoscibili). Se vi sono discendenti legittimi, i figli, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge. I figli riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall', non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-592

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