CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo I

Art. 589

Testamento congiuntivo o reciproco.

In vigore dal 19 apr 1942
Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè con disposizione reciproca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-589

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