CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo I
Art. 589
676 / 3261Testamento congiuntivo o reciproco.
In vigore dal 19 apr 1942
Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè con disposizione reciproca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-589