Art. 603
Testamento pubblico.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-603
Testamento pubblico.
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Il testamento pubblico viene redatto per iscritto da un notaio, al quale il testatore dichiara a voce le proprie volontà alla presenza di due testimoni. Il notaio deve rileggere l'atto al testatore sempre davanti ai testimoni e dare atto di tutte le formalità eseguite. Il documento deve riportare luogo, data del ricevimento, ora della sottoscrizione ed essere firmato da testatore, testimoni e notaio. Se il testatore ha gravi difficoltà o non può firmare, la motivazione deve essere dichiarata e verbalizzata prima della lettura. Per persone mute, sorde, sordomute o incapaci di leggere sono previste specifiche cautele, come la presenza di quattro testimoni.
La norma disciplina la forma del testamento pubblico per garantire la fedele e certa registrazione delle ultime volontà del testatore tramite l'intervento del notaio e dei testimoni.
Si applica a chiunque intenda fare testamento pubblico, ai notai che lo ricevono e ai testimoni chiamati a presenziare all'atto.
Un cittadino si reca dal notaio con due testimoni per dichiarare a chi desidera lasciare i propri beni. Il notaio mette per iscritto le sue parole, rilegge il testo a tutti i presenti e infine l'atto viene firmato dal testatore, dai due testimoni e dal notaio indicando data, luogo e ora.
Obbligo di presenza dei testimoni, dichiarazione di volontà al notaio, redazione scritta, lettura dell'atto, indicazione di luogo, data e ora della sottoscrizione, e firme di testatore, testimoni e notaio.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.