CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IVSez. I

Art. 603

Testamento pubblico.

In vigore dal 19 apr 1942
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto. Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-603

In sintesi

Il testamento pubblico viene redatto per iscritto da un notaio, al quale il testatore dichiara a voce le proprie volontà alla presenza di due testimoni. Il notaio deve rileggere l'atto al testatore sempre davanti ai testimoni e dare atto di tutte le formalità eseguite. Il documento deve riportare luogo, data del ricevimento, ora della sottoscrizione ed essere firmato da testatore, testimoni e notaio. Se il testatore ha gravi difficoltà o non può firmare, la motivazione deve essere dichiarata e verbalizzata prima della lettura. Per persone mute, sorde, sordomute o incapaci di leggere sono previste specifiche cautele, come la presenza di quattro testimoni.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la forma del testamento pubblico per garantire la fedele e certa registrazione delle ultime volontà del testatore tramite l'intervento del notaio e dei testimoni.

A chi si applica

Si applica a chiunque intenda fare testamento pubblico, ai notai che lo ricevono e ai testimoni chiamati a presenziare all'atto.

Esempio pratico

Un cittadino si reca dal notaio con due testimoni per dichiarare a chi desidera lasciare i propri beni. Il notaio mette per iscritto le sue parole, rilegge il testo a tutti i presenti e infine l'atto viene firmato dal testatore, dai due testimoni e dal notaio indicando data, luogo e ora.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di presenza dei testimoni, dichiarazione di volontà al notaio, redazione scritta, lettura dell'atto, indicazione di luogo, data e ora della sottoscrizione, e firme di testatore, testimoni e notaio.

Domande frequenti

Quanti testimoni devono essere presenti durante la redazione del testamento pubblico?Di regola sono richiesti due testimoni. Tuttavia, se il testatore è muto, sordo o sordomuto e incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
Cosa succede se il testatore non può firmare l'atto?Se il testatore non può sottoscrivere o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne il motivo al notaio, il quale deve farne espressa menzione nel testamento prima della lettura dell'atto.
Quali elementi temporali e di luogo devono essere indicati nel testamento pubblico?Il testamento pubblico deve obbligatoriamente indicare il luogo, la data in cui viene ricevuto e l'ora esatta della sottoscrizione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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