CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo I›Capo II
Art. 2674 bis
Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione.
In vigore dal 2 set 1985
Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.
La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2674-bis