CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. II

Art. 1785 quinquies

Limiti di applicazione.

In vigore dal 18 lug 1978
Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, nè agli animali vivi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1785-quinquies

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