CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. II
Art. 1785 quinquies
Limiti di applicazione.
In vigore dal 18 lug 1978
Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, nè agli animali vivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1785-quinquies