CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo X›Capo II
Art. 2615 ter
Società consortili.
In vigore dal 22 giu 1976
Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2615-ter