CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo IX
Art. 317 bis
Rapporti con gli ascendenti.
In vigore dal 7 feb 2014
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l', secondo comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-317-bis