CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo V
Art. 156 bis
Cognome della moglie.
In vigore dal 20 set 1975
Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-156-bis