CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. I
Art. 166 bis
Divieto di costituzione di dote.
In vigore dal 20 set 1975
È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-166-bis