Art. 317 bis · Rapporti con gli ascendenti.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo IX

Art. 317 bis

415 / 3261

Rapporti con gli ascendenti.

In vigore dal 7 feb 2014
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l', secondo comma.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-317-bis