CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. II
Art. 1785 bis
Responsabilità per colpa dell'albergatore.
In vigore dal 18 lug 1978
L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell', quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1785-bis