CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. II
Art. 1785 ter
Obbligo di denuncia del danno.
In vigore dal 18 lug 1978
Fuori del caso previsto dall', il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1785-ter