CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. V
Art. 2357 bis
Casi speciali di acquisto delle proprie azioni.
In vigore dal 12 apr 2009
Le limitazioni contenute nell' non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell', ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2357-bis