CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. VII

Art. 2420 ter

Delega agli amministratori.

In vigore dal 1 gen 2004
Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale. Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Si applica il secondo comma dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2420-ter

In sintesi

Lo statuto di una società può delegare agli amministratori il potere di emettere obbligazioni convertibili, anche in più momenti. La delega deve specificare un importo massimo determinato e può avere una durata non superiore a cinque anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese. Questa delega include automaticamente anche il potere di aumentare il capitale sociale per l'importo corrispondente alla conversione. La stessa facoltà può essere concessa anche successivamente modificando lo statuto, sempre per un periodo massimo di cinque anni dalla data della delibera. Per il procedimento si applicano inoltre le regole previste dal secondo comma dell'articolo 2410.

Perché esiste questa norma

La norma consente di rendere più flessibile e tempestiva la raccolta di risorse finanziarie, permettendo all'organo amministrativo di deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili e il relativo aumento di capitale senza dover convocare ogni volta l'assemblea straordinaria.

A chi si applica

Si applica alle società per azioni, ai loro soci e agli amministratori a cui viene conferita la delega.

Esempio pratico

Una società inserisce nel proprio statuto una clausola che autorizza il consiglio di amministrazione a emettere obbligazioni convertibili fino a 5 milioni di euro entro 3 anni dall'avvio dell'attività. Gli amministratori, per finanziare un nuovo piano di investimenti, deliberano l'emissione del prestito e contestualmente deliberano l'aumento del capitale sociale necessario per soddisfare le future conversioni.

Adempimenti e conseguenze

Rispettare il limite temporale massimo di cinque anni, fissare un ammontare determinato per l'emissione e applicare quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2410.

Cosa è cambiato

L'articolo 2420-ter è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Domande frequenti

Qual è la durata massima della delega conferita agli amministratori?La delega può durare al massimo cinque anni, decorrenti dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese oppure dalla data della deliberazione di modifica dello statuto.
La delega a emettere obbligazioni convertibili include anche l'aumento di capitale sociale?Sì, il testo della norma prevede espressamente che la delega comprenda anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.
È possibile attribuire questa facoltà agli amministratori dopo la costituzione della società?Sì, la facoltà può essere attribuita anche successivamente mediante una modificazione dello statuto sociale, sempre per un periodo massimo di cinque anni dalla delibera.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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