Art. 2420 ter
Delega agli amministratori.
Le tue annotazioni
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Delega agli amministratori.
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Lo statuto di una società può delegare agli amministratori il potere di emettere obbligazioni convertibili, anche in più momenti. La delega deve specificare un importo massimo determinato e può avere una durata non superiore a cinque anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese. Questa delega include automaticamente anche il potere di aumentare il capitale sociale per l'importo corrispondente alla conversione. La stessa facoltà può essere concessa anche successivamente modificando lo statuto, sempre per un periodo massimo di cinque anni dalla data della delibera. Per il procedimento si applicano inoltre le regole previste dal secondo comma dell'articolo 2410.
La norma consente di rendere più flessibile e tempestiva la raccolta di risorse finanziarie, permettendo all'organo amministrativo di deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili e il relativo aumento di capitale senza dover convocare ogni volta l'assemblea straordinaria.
Si applica alle società per azioni, ai loro soci e agli amministratori a cui viene conferita la delega.
Una società inserisce nel proprio statuto una clausola che autorizza il consiglio di amministrazione a emettere obbligazioni convertibili fino a 5 milioni di euro entro 3 anni dall'avvio dell'attività. Gli amministratori, per finanziare un nuovo piano di investimenti, deliberano l'emissione del prestito e contestualmente deliberano l'aumento del capitale sociale necessario per soddisfare le future conversioni.
Rispettare il limite temporale massimo di cinque anni, fissare un ammontare determinato per l'emissione e applicare quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2410.
L'articolo 2420-ter è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.