CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. VII
Art. 2410
Emissione.
In vigore dal 1 gen 2004
Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2410