CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. VII

Art. 2410

Emissione.

In vigore dal 1 gen 2004
Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2410

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