CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. VII
Art. 2413
Riduzione del capitale.
In vigore dal 29 feb 2004
Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell', la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta più rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinchè l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2413