CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. VII
Art. 2417
Rappresentante comune.
In vigore dal 29 feb 2004
Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'.
Se non è nominato dall'assemblea a norma dell', il rappresentante comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.
L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2417