Art. 2422
Diritto d'ispezione dei libri sociali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2422
Diritto d'ispezione dei libri sociali.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2422
La disposizione attribuisce ai soci la facoltà di consultare determinati libri sociali (quelli indicati ai numeri 1 e 3 dell'articolo 2421) e di estrarne copia facendosi carico dei relativi costi. Un diritto analogo è riconosciuto al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri di cui ai numeri 2 e 3 del medesimo articolo. Inoltre, i singoli obbligazionisti possono consultare il libro indicato al numero 7, mentre sia i singoli possessori di strumenti finanziari sia il loro rappresentante comune hanno accesso al libro previsto al numero 8.
La norma tutela il diritto di controllo e informazione dei soci, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari sulla gestione sociale. Permette a questi soggetti di verificare specifici libri sociali e di ottenerne copia a proprie spese.
Si applica ai soci, ai singoli obbligazionisti e al loro rappresentante comune, nonché ai possessori di strumenti finanziari e al loro rappresentante comune.
Un socio desidera consultare il libro dei soci per verificare la compagine azionaria aggiornata della società. Esercitando il proprio diritto di ispezione, chiede di visionare il documento e ne richiede un estratto pagando le relative spese di copia.
Chi richiede gli estratti dei libri sociali ha l'onere di sostenerne le relative spese; il testo non prevede specifiche sanzioni.
L'articolo è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.