CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. VIII
Art. 2422
2635 / 3261Diritto d'ispezione dei libri sociali.
In vigore dal 1 gen 2004
I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell' e di ottenerne estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell', e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2422