CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. VII

Art. 2419

Azione individuale degli obbligazionisti.

In vigore dal 1 gen 2004
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2419

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