CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. VII
Art. 2419
Azione individuale degli obbligazionisti.
In vigore dal 1 gen 2004
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2419