Art. 2419 · Azione individuale degli obbligazionisti.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. VII

Art. 2419

2648 / 3280

Azione individuale degli obbligazionisti.

In vigore dal 1 gen 2004
Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2419