CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. VII
Art. 2420
AbrogatoSorteggio delle obbligazioni.
In vigore dal 19 apr 1942 al 31 dic 2003
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2420