CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. VII
Art. 2420
Sorteggio delle obbligazioni.
In vigore dal 1 gen 2004
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2420