Art. 2420 · Sorteggio delle obbligazioni.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. VII

Art. 2420

2649 / 3280

Sorteggio delle obbligazioni.

In vigore dal 1 gen 2004
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2420