Art. 2420 · Sorteggio delle obbligazioni.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. VII

Art. 2420

Abrogato2451 / 3000

Sorteggio delle obbligazioni.

In vigore dal 19 apr 1942 al 31 dic 2003
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2420