CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. VII
Art. 2416
Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.
In vigore dal 29 feb 2004
Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli . Le percentuali previste dall' sono calcolate con riferimento all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2416