CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. VII

Art. 2416

Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.

In vigore dal 29 feb 2004
Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli . Le percentuali previste dall' sono calcolate con riferimento all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati. L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2416

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