Art. 2411
Diritti degli obbligazionisti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2411
Diritti degli obbligazionisti.
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La disposizione stabilisce che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi agli obbligazionisti possono essere subordinati al soddisfacimento di altri creditori sociali. Inoltre, sia l'importo che le tempistiche degli interessi possono dipendere da parametri oggettivi, inclusi i risultati economici aziendali. Le stesse regole valgono per qualsiasi strumento finanziario che leghi i tempi e la misura della restituzione del capitale all'andamento economico della società.
La norma definisce la flessibilità dei diritti patrimoniali legati alle obbligazioni, consentendo di subordinare il rimborso o di collegare i rendimenti all'andamento della società.
Si applica alle società che emettono obbligazioni o strumenti finanziari assimilati e agli investitori od obbligazionisti che li sottoscrivono.
Una società emette obbligazioni stabilendo che gli interessi annuali aumenteranno solo se il fatturato supera una certa soglia oggettiva. Nello stesso regolamento si prevede che, in caso di difficoltà finanziaria, il rimborso del capitale agli obbligazionisti avverrà solo dopo aver pagato integralmente i creditori bancari.
L'articolo è stato modificato prima dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340 (art. 32, comma 4) per quanto riguarda il primo comma, e successivamente dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (art. 1, comma 1), con successivo avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2003, n. 153.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.