Art. 2411 · Diritti degli obbligazionisti.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VSez. VII

Art. 2411

2621 / 3261

Diritti degli obbligazionisti.

In vigore dal 1 gen 2004
Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società. La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2411