CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 3
Art. 2405
Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee.
In vigore dal 1 gen 2004
(Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee).
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2405