Art. 2405 · Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo V§ 3

Art. 2405

2614 / 3261

Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee.

In vigore dal 1 gen 2004
(Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee). I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2405