CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 3
Art. 2402
Retribuzione.
In vigore dal 1 gen 2004
La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2402