CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 3
Art. 2398
Presidenza del collegio.
In vigore dal 1 gen 2004
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2398