CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo V§ 2

Art. 2395

Azione individuale del socio e del terzo.

In vigore dal 1 gen 2004
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2395

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