CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 2

Art. 2390

Divieto di concorrenza.

In vigore dal 29 apr 2026
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori, direttori generali o dirigenti con responsabilità strategiche in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2390

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