CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 2
Art. 2390
Divieto di concorrenza.
In vigore dal 1 gen 2004
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2390