Art. 2385
Cessazione degli amministratori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2385
Cessazione degli amministratori.
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L'amministratore che intende dimettersi deve comunicarlo per iscritto al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. Se resta in carica la maggioranza dei consiglieri, le dimissioni sono subito efficaci; altrimenti hanno effetto solo quando la maggioranza viene ricostituita con i nuovi membri. Anche la scadenza naturale dell'incarico ha effetto solo quando il consiglio viene ricostituito. Infine, ogni tipo di cessazione deve essere registrata nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale entro trenta giorni.
La norma disciplina la cessazione della carica degli amministratori per garantire la continuità gestionale della società ed assicurare la trasparenza verso i terzi.
Si applica agli amministratori di società, al consiglio di amministrazione e ai membri del collegio sindacale.
Un amministratore decide di dimettersi e invia una comunicazione scritta al consiglio e al presidente del collegio sindacale. Se gli altri consiglieri rimasti costituiscono ancora la maggioranza dell'organo, la rinunzia è immediatamente efficace. Successivamente, il collegio sindacale provvede a iscrivere la cessazione nel registro delle imprese entro trenta giorni.
Obbligo di comunicazione scritta della rinunzia al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale; obbligo per il collegio sindacale di iscrivere la cessazione nel registro delle imprese entro trenta giorni.
L'articolo 2385 è stato modificato dall'atto 069U1127 (art. 7, comma 1 sull'ultimo comma), dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340 (art. 33, commi 2 e 4 sul comma 3) e dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (art. 1, comma 1).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.