CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo V§ 2

Art. 2385

Cessazione degli amministratori.

In vigore dal 1 gen 2004
L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2385

In sintesi

L'amministratore che intende dimettersi deve comunicarlo per iscritto al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale. Se resta in carica la maggioranza dei consiglieri, le dimissioni sono subito efficaci; altrimenti hanno effetto solo quando la maggioranza viene ricostituita con i nuovi membri. Anche la scadenza naturale dell'incarico ha effetto solo quando il consiglio viene ricostituito. Infine, ogni tipo di cessazione deve essere registrata nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale entro trenta giorni.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la cessazione della carica degli amministratori per garantire la continuità gestionale della società ed assicurare la trasparenza verso i terzi.

A chi si applica

Si applica agli amministratori di società, al consiglio di amministrazione e ai membri del collegio sindacale.

Esempio pratico

Un amministratore decide di dimettersi e invia una comunicazione scritta al consiglio e al presidente del collegio sindacale. Se gli altri consiglieri rimasti costituiscono ancora la maggioranza dell'organo, la rinunzia è immediatamente efficace. Successivamente, il collegio sindacale provvede a iscrivere la cessazione nel registro delle imprese entro trenta giorni.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di comunicazione scritta della rinunzia al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale; obbligo per il collegio sindacale di iscrivere la cessazione nel registro delle imprese entro trenta giorni.

Cosa è cambiato

L'articolo 2385 è stato modificato dall'atto 069U1127 (art. 7, comma 1 sull'ultimo comma), dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340 (art. 33, commi 2 e 4 sul comma 3) e dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (art. 1, comma 1).

Domande frequenti

A chi deve comunicare le dimissioni l'amministratore che rinunzia all'ufficio?Deve inviare una comunicazione scritta sia al consiglio di amministrazione sia al presidente del collegio sindacale.
Quando diventa efficace la rinunzia dell'amministratore?Ha effetto immediato se resta in carica la maggioranza del consiglio; altrimenti ha effetto solo da quando la maggioranza si ricostituisce con l'accettazione dei nuovi amministratori.
Chi deve iscrivere la cessazione nel registro delle imprese ed entro quale termine?L'iscrizione deve essere effettuata a cura del collegio sindacale entro trenta giorni dalla cessazione, qualunque ne sia la causa.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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