CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo V§ 2

Art. 2384

Poteri di rappresentanza.

In vigore dal 1 gen 2004
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2384

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