CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 2
Art. 2384
Poteri di rappresentanza.
In vigore dal 1 gen 2004
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2384