Art. 2383
Nomina e revoca degli amministratori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2383
Nomina e revoca degli amministratori.
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La nomina degli amministratori è di competenza dell'assemblea dei soci, salvo per i primi che sono indicati nell'atto costitutivo, e deve essere preceduta da una dichiarazione dell'interessato sull'assenza di cause di ineleggibilità o interdizioni europee. L'incarico dura al massimo tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, ed è rinnovabile se lo statuto non lo vieta. L'assemblea può revocare gli amministratori in qualsiasi momento, ma se la revoca avviene senza giusta causa spetta loro il risarcimento del danno. Entro trenta giorni dalla nomina, gli amministratori devono richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese con tutti i propri dati anagrafici e i poteri di rappresentanza attribuiti.
La norma disciplina le modalità di nomina, durata, pubblicità e revoca degli amministratori di società per azioni per garantire una corretta gestione aziendale e tutelare i terzi che entrano in contatto con la società.
Si applica agli amministratori, all'assemblea dei soci delle società per azioni e ai terzi che intrattengono rapporti con essi.
Un'assemblea dei soci nomina un nuovo amministratore per un periodo di tre esercizi dopo aver acquisito la sua dichiarazione sull'assenza di cause di ineleggibilità. Entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, l'amministratore provvede a iscrivere i propri dati anagrafici e i poteri di firma nel registro delle imprese. Se la società decide di revocarlo anticipatamente senza una motivata giusta causa, l'amministratore avrà diritto a richiedere il risarcimento dei danni.
Obbligo per l'interessato di presentare preventivamente una dichiarazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e interdizioni europee; obbligo per gli amministratori di chiedere l'iscrizione della nomina nel registro delle imprese entro trenta giorni, indicando dati anagrafici e poteri di rappresentanza. In caso di revoca senza giusta causa, la società è tenuta al risarcimento dei danni.
L'articolo è stato modificato dal provvedimento 069U1127 (art. 4, comma 1), dalla Legge 24 novembre 2000, n. 340 (art. 33, commi 1 e 2, che ha modificato il comma 4, abrogato il comma 5 e modificato i commi 6 e 7) e dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (art. 1, comma 1).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.