Art. 2384 · Poteri di rappresentanza.
CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 2

Art. 2384

2592 / 3280

Poteri di rappresentanza.

In vigore dal 1 gen 2004
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2384