Art. 2389
Compensi degli amministratori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2389
Compensi degli amministratori.
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I compensi per i membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo vengono decisi al momento della nomina oppure dall'assemblea dei soci. La remunerazione può consistere anche, del tutto o in parte, in una quota degli utili aziendali o nel diritto di acquistare azioni di nuova emissione a un prezzo fissato in anticipo. Per gli amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo statuto, il compenso è deciso direttamente dal consiglio di amministrazione, dopo aver ottenuto il parere del collegio sindacale. Tuttavia, se lo statuto della società lo consente, l'assemblea ha la facoltà di fissare un tetto massimo o importo complessivo valido per tutti gli amministratori, compresi quelli con incarichi speciali.
La norma disciplina la determinazione e le modalità di erogazione dei compensi per gli amministratori di società, ripartendo le relative competenze decisionali tra l'assemblea e il consiglio di amministrazione.
Si applica alle società per azioni, ai componenti del consiglio di amministrazione, ai membri del comitato esecutivo, all'assemblea dei soci e al collegio sindacale.
L'assemblea di una società per azioni nomina i componenti del consiglio di amministrazione e stabilisce per ciascuno un compenso base con diritto di opzione su future azioni. Successivamente, il consiglio di amministrazione assegna una remunerazione integrativa all'amministratore delegato, previa richiesta del parere al collegio sindacale.
Il consiglio di amministrazione deve obbligatoriamente sentire il parere del collegio sindacale per stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto.
L'articolo 2389 è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.