Art. 2389 · Compensi degli amministratori.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo V§ 2

Art. 2389

2593 / 3261

Compensi degli amministratori.

In vigore dal 1 gen 2004
I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2389