Art. 2390 · Divieto di concorrenza.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo V§ 2

Art. 2390

2594 / 3261

Divieto di concorrenza.

In vigore dal 1 gen 2004
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2390