CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 2
Art. 2395
2599 / 3261Azione individuale del socio e del terzo.
In vigore dal 1 gen 2004
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2395