CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo V§ 2

Art. 2396

Direttori generali.

In vigore dal 1 gen 2004
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2396

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