CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 2
Art. 2396
Direttori generali.
In vigore dal 1 gen 2004
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2396