CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo XI›Capo III
Art. 2630 bis
Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante.
In vigore dal 16 apr 2002
ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO XI, DISPOSTA DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2630-bis