CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo XICapo III

Art. 2630 bis

Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante.

In vigore dal 16 apr 2002
ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO XI, DISPOSTA DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2630-bis

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