Art. 265
Impugnazione per violenza.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-265
Impugnazione per violenza.
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L'articolo stabilisce che chi ha effettuato un riconoscimento sotto l'effetto della violenza può impugnarlo in tribunale. Per farlo c'è un termine di tempo preciso: un anno a partire dal giorno in cui la violenza o minaccia è cessata. Nel caso in cui l'autore del riconoscimento fosse minorenne al momento del fatto, il termine di un anno inizia a decorrere solo dal compimento della maggiore età.
La norma tutela la libera e consapevole volontà di chi riconosce un figlio, consentendo di contestare e invalidare l'atto se estorto tramite violenza o minaccia.
Si applica a chiunque abbia effettuato il riconoscimento di un figlio sotto violenza, siano essi maggiorenni o minorenni.
Una persona viene costretta con continue minacce fisiche a riconoscere un bambino non suo. Una volta allontanata la fonte di minaccia e terminata la violenza, l'autore ha un anno di tempo per agire in giudizio e impugnare il riconoscimento.
Decadenza dalla possibilità di agire in giudizio se l'azione non viene promossa entro un anno dalla cessazione della violenza o dal compimento della maggiore età.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.