Art. 265 · Impugnazione per violenza.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VII

Art. 265

304 / 3261

Impugnazione per violenza.

In vigore dal 19 apr 1942
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata. Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-265