CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VII
Art. 268
Provvedimenti in pendenza del giudizio.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-268